Contanti e assegni, nuove regole
Ecco cosa devono sapere i risparmiatori
Cambiamenti in vista rilevanti o già avvenuti di recente, in relazione a libretti postali al portatore, denaro contanti e assegni.
Si tratta di regole che l’Abi sta continuando a diffondere e su cui anche le associazioni dei consumatori insistono, anche perché riguardano normative antiriciclaggio aggiornate con le recenti misure europee. Per chi detiene ancora libretti al portatore è prevista una finestra di tempo per l’estinzione, con scadenza il 31 dicembre 2018. Resta comunque vietato il loro trasferimento. Spariranno i cosiddetti libretti al portatore, quei libretti che basta presentare al banco per poter depositare e ritirare denaro. Chi ne possiede uno deve chiuderlo prima della data di scadenza oppure trasformarlo in un libretto nominativo. È questo spesso il caso di molti genitori o nonni che hanno depositato su un libretto delle somme per i propri figli o nipoti e che vengono lasciati «dormienti» in qualche angolo nascosto della casa e si viene a conoscenza in seguito alla morte del congiunto.
È vietato il trasferimento tra privati, senza avvalersi dei soggetti autorizzati (ad esempio banche), di denaro contante e di titoli al portatore (ad esempio assegni senza indicazione del beneficiario) di importo complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Gli assegni bancari, circolari o postali di importo pari o superiore a mille euro devono riportare (oltre a data e luogo di emissione, importo e firma) l’indicazione del beneficiario e la clausola «non trasferibile». Se si utilizza un modulo di assegno ritirato in banca da molto tempo verificare se l’assegno reca la dicitura «non trasferibile». Se la dicitura non è presente sull’assegno va apposta per importi pari o superiori a 1.000 euro, pena sanzioni salate.
È possibile per coloro che desiderano ancora utilizzare assegni in forma libera, per importi inferiori a 1.000 euro, farlo presentando una richiesta scritta alla propria banca. Per ciascun assegno rilasciato o emesso in forma libera e cioè senza la dicitura «non trasferibile» è previsto dalla legge il pagamento a carico del richiedente l’assegno di un’imposta di bollo di 1,50 euro che la banca versa allo Stato.
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