Questo
è il rischio che corrono i Villadaddesi a causa della incompetenza, incapacità
e superficialità che hanno dimostrato i nostri amministratori nella gestione dei
nostri soldi.
L’allarme
viene dalla relazione del revisore del conto Dr. Fabio Cosmai che, nel parere accompagnatorio alla variazione di
bilancio n. 3, approvata il 28.10.2015, testualmente afferma:
Una situazione gravissima che
ha portato i consiglieri comunali Arrigoni Martina, Carsaniga Adelvalda e Posa
Antonio a chiedere per ben tre volte al Sindaco ed al Segretario Comunale l’ammontare complessivo del mancato rispetto
del patto.
Con grande reticenza del Sindaco, alla fine il
Segretario ha dovuto comunicare che il dato si aggira attorno ai 400.000,00
euro.
In realtà il dato è già ora
più alto.
I dati aggiornati al 26
ottobre 2015, in possesso della consigliera Arrigoni Martina ed elaborati sulla
base delle indicazione della Ragioneria Generale dello Stato, evidenziano il
mancato rispetto per circa 480.000,00 che potrebbero ancora aumentare a causa
della mancata contabilizzazione di alcune opere già realizzate ma non ancora pagate
tipo: muro sostegno colonia, parcheggio Porto, muro Gavardo, asfaltatura di
strade e altre opere per le quali la consigliera chiederà conto.
Se si dovessero realizzare, poi,
tutte le spese per cui esiste già un contratto, la somma potrebbe arriverebbe fino
ragguardevole cifra di circa 920.000,00.
Naturalmente ci auguriamo che
questo non avvenga, altrimenti passeremmo i prossimi anni a pagare le spese
folli che la premiata ditta B&C ci lascerà in eredità.
Un fatto è ormai comunque certo e lo dice il revisore
del conto, quando, esprimendo parere sfavorevole sul principio contabile del
rispetto del patto di stabilità, dice: “…. Impossibilità con le previsioni
proposte di rispettare i limiti della legge per il patto di stabilità”. Fatto
questo gravissimo, mai avvenuto a Villa d’Adda che da sempre ha avuto i conti
in ordine.
Perché questo è accaduto??
Immaginiamo il bilancio di
una famiglia. Il buon padre di famiglia cosa fa? Prima verifica quanti soldi
arrivano in casa, poi spende cercando di non superare il limite delle entrate.
Il Patto di Stabilità
funziona in questo modo, imponendo ai Comuni di spendere per le opere di
investimento solo quanto effettivamente incassano.
I nostri amministratori
invece cosa hanno fatto? Per farsi vedere bravi, attivi ed efficienti hanno
speso molto di più di quanto hanno incassato, con il risultato di aver sfondato
il limite stabilito dallo Stato per la ragguardevole cifra di 480.000,00 euro
alla data del 28.10.2015.
E’ come se una famiglia si
mette a spendere e spandere, fregandosene del fatto che i soldi non ci sono.
Fatto gravissimo è che l’anno
fatto in soli sei mesi, fregandosene delle regole, per esplicita ammissione, in
sede di Consiglio, di alcuni consiglieri, dello stesso Sindaco e dell’Assessore
Cattaneo, che in più di una riunione in passato disse che lui se ne fregava del
patto.
Cosa succede se il patto di stabilità non
viene rispettato?
La Legge 183/11, all’articolo 31, co.
26 prevede che nell’anno successivo a quello dell’inadempienza l’ente
locale:
1.
sia assoggettato ad una riduzione del fondo
di solidarietà in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e
l’obiettivo programmatico predeterminato;
2.
non possa impegnare spese correnti in misura
superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati
nell’ultimo triennio;
3.
non possa ricorrere all’indebitamento per
gli investimenti, a tal fine i mutui e i prestiti obbligazionari posti in
essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli
investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti
il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno precedente;
4.
non possa procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto parimenti divieto
agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si
configurino come elusivi della presente disposizione;
5.
sia tenuto a rideterminare le indennità di
funzione ed i gettoni di presenza degli amministratori con una riduzione del 30
per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.
In
tutta questa vicenda chi ci rimette??
I cittadini. Tradotto in soldoni, questo significa che a causa
dell’arroganza, incompetenza, superficialità e pressapochismo di Biffi &
Cattaneo, già dall’anno prossimo, se, ciò si verificherà, saremo chiamati ad
aumentare le entrate di 488.000,00 euro, con la conseguenza che questi soldi
dovremo tirarli fuori dalle nostre tasche pagando più tasse o avendo meno
servizi.
Inoltre, non potremo sostituire il bibliotecario e
l’operatore ecologico, che vanno in pensione, non si potranno fare investimenti
e ci sarà certamente una riduzione dei servizi attualmente in essere.
Il tutto perché la premiata ditta B&C, nel suo delirante
precetto del fare, ha violato le regole della contabilità e ci ha riempito di
debiti per i prossimi anni.
Cosa
rischiano amministratori??
Se nessuno dice nulla, probabilmente niente. Se invece
i consiglieri dissenzienti o anche i cittadini stanchi di essere presi in giro
segnalano i fatti alla Corte dei Conti, sicuramente chi ha provocato questo
disastro annunciato rischia di pagare di tasca propria il danno arrecato alla
collettività.
Le sentenze della Corte dei Conti parlano chiaro e noi
ne riportiamo alcune a titolo di esempio.
C’è da augurarsi che “chi tiene veramente al suo paese
e lo rappresenta degnamente” non si faccia impietosire ed agisca secondo legge.
Su punto, riportiamo un
interessante parere di un importante studio legale rispetto ad un quesito posto
per una situazione simile alla nostra. Lo riportiamo integralmente:
Responsabilità consigliere comunale sforamento patto
di stabilità
Il nostro Comune non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2013 ed ha subito dal Ministero dell'Interno una sanzione di EUR XXXXXXXXXXX. Lo sforamento del patto di stabilità era stato evidenziato dal Responsabile finanziario del Comune in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo 2013, sulla cui delibera lo stesso funzionario, con relazione ampiamente articolata e motivata, aveva espresso parere negativo. La maggioranza consiliare, senza peraltro motivare la propria scelta, ha ritenuto egualmente di approvare e dare esecuzione al bilancio preventivo 2013 anche se già in partenza non rispettoso del patto di stabilità. Da qui la sanzione a conclusione dell'esercizio 2013.
Può un cittadino chiedere alla Procura della Corte dei Conti della Regione la declamazione del danno erariale a carico degli amministratori che hanno approvato il bilancio di previsione e vi hanno dato esecuzione ? Quante probabilità di esito positivo?
RISPOSTA
Premesso che non mi sono arrivati gli allegati, posso
ugualmente rispondere alle tue domande, in quanto domande di carattere
generico.
1. Sì, un cittadino può segnalare con una denuncia alla Corte dei Conti, la necessità di procedere con la declamazione del danno erariale a carico degli amministratori che hanno espresso voto favorevole all'approvazione del bilancio e del segretario comunale che ha consentito con la sua presenza in consiglio comunale, l'approvazione di tale bilancio.
L’unica autorità legittimata ad intestare e quantificare la fattispecie di danno erariale è la Corte dei conti. Nell'ordinamento italiano per danno erariale si intende il pregiudizio sofferto dallo Stato o da un altro ente pubblico in ragione della condotta dolosa o gravemente colposa imputabile ad un soggetto appartenente ad un apparato pubblico ovvero da questo comunque incaricato.
1. Sì, un cittadino può segnalare con una denuncia alla Corte dei Conti, la necessità di procedere con la declamazione del danno erariale a carico degli amministratori che hanno espresso voto favorevole all'approvazione del bilancio e del segretario comunale che ha consentito con la sua presenza in consiglio comunale, l'approvazione di tale bilancio.
L’unica autorità legittimata ad intestare e quantificare la fattispecie di danno erariale è la Corte dei conti. Nell'ordinamento italiano per danno erariale si intende il pregiudizio sofferto dallo Stato o da un altro ente pubblico in ragione della condotta dolosa o gravemente colposa imputabile ad un soggetto appartenente ad un apparato pubblico ovvero da questo comunque incaricato.
Declamazione del danno erariale a carico dei
consiglieri di maggioranza, oltre alle sanzioni specifiche per la violazione
del patto …
Le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità sono attualmente previste all’articolo 1, commi 119 e 120 della L. 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011). Il comma 119 reca misure di carattere sanzionatorio che prevedono, a carico dell’ente inadempiente, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza:
a) la riduzione dei trasferimenti erariali dovuti agli enti locali in misura pari allo scostamento tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato. La riduzione è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui. In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto già erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi.
b) il divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio.
c) il divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti. La Circolare n. 11 chiarisce che costituisce operazione di indebitamento il leasing finanziario quando l’ente non ha la facoltà, ma l’obbligo, di riscattare il bene al termine del contratto.
d) il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, anche con riguardo ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della citata disposizione.
e) la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza indicati nell’articolo 82 del TUEL (decreto legislativo n. 267 del 2000), che vengono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 (comma 120).
Si ricorda che, mentre la sanzione della riduzione dei trasferimenti è irrogata direttamente dallo Stato ed in particolare dal Ministero dell’Interno, la riduzione del 30 per cento delle indennità degli amministratori locali, i divieti di assunzioni di personale, di indebitamento e di riduzione della spesa corrente dovranno essere direttamente applicati dall’ente locale.
Su un piano completamente diverso si colloca invece l’apprezzamento della condotta di coloro che partecipano all’approvazione dei bilanci di pertinenza dei Comuni e quindi al raggiungimento degli obiettivi posti dal Patto di stabilità interno. Relativamente a tale apprezzamento, la legge assegna la materia della responsabilità amministrativa esclusivamente alla giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n.20. Il giudizio di responsabilità, in base a tale legge, intende perseguire le condotte individuali, apprezzando l’imputabilità delle condotte dei singoli. In sintesi, può affermarsi che le sanzioni relative allo sforamento del Patto di stabilità si applicano a prescindere dalla responsabilità degli amministratori in carica, mentre la responsabilità per danno erariale si fonda sull’imputabilità dei soggetti condannati.
1. Relativamente all’imputabilità soggettiva del danno erariale, i presupposti dell’azione della Corte dei conti, anche alla luce della nota interpretativa, resa dalla Procura generale della Corte dei conti, del 2 agosto 2007, P.G.9434/2007 in materia di denunce di danno erariale sono:
a) L’esistenza di un danno patrimoniale;
b) L’ascrivibilità del danno ad un comportamento doloso o comunque caratterizzato dalla colpa grave dell’agente (inteso come negligenza, imprudenza o imperizia);
c) L’individuazione di un nesso di causalità tra il danno ed il comportamento;
d) La sussistenza di un legame con l’apparato pubblico in virtù di un rapporto di impiego o servizio.
SUSSISTONO TUTTI I PRESUPPOSTI PER LA DECLAMAZIONE DEL DANNO ERARIALE, IN QUANTO I CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA ERANO PERFETTAMENTE AL CORRENTE DELLA VIOLAZIONE DEL PATTO DI STABILITA', IN QUANTO HANNO APPROVATO UNA PROPOSTA DI DELIBERA PRIVA DEL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE DEL RAGIONIERE CAPO DEL COMUNE. HANNO AGITO CON DOLO, OSSIA CON LA PIENA CONSAPEVOLEZZA DI VIOLARE IL PATTO E CON L'INTENZIONE DI INFISCHIARSENE DELLE NORME CONTABILI DELL'ENTE LOCALE.
Le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità sono attualmente previste all’articolo 1, commi 119 e 120 della L. 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011). Il comma 119 reca misure di carattere sanzionatorio che prevedono, a carico dell’ente inadempiente, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza:
a) la riduzione dei trasferimenti erariali dovuti agli enti locali in misura pari allo scostamento tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato. La riduzione è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui. In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto già erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi.
b) il divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio.
c) il divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti. La Circolare n. 11 chiarisce che costituisce operazione di indebitamento il leasing finanziario quando l’ente non ha la facoltà, ma l’obbligo, di riscattare il bene al termine del contratto.
d) il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, anche con riguardo ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della citata disposizione.
e) la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza indicati nell’articolo 82 del TUEL (decreto legislativo n. 267 del 2000), che vengono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 (comma 120).
Si ricorda che, mentre la sanzione della riduzione dei trasferimenti è irrogata direttamente dallo Stato ed in particolare dal Ministero dell’Interno, la riduzione del 30 per cento delle indennità degli amministratori locali, i divieti di assunzioni di personale, di indebitamento e di riduzione della spesa corrente dovranno essere direttamente applicati dall’ente locale.
Su un piano completamente diverso si colloca invece l’apprezzamento della condotta di coloro che partecipano all’approvazione dei bilanci di pertinenza dei Comuni e quindi al raggiungimento degli obiettivi posti dal Patto di stabilità interno. Relativamente a tale apprezzamento, la legge assegna la materia della responsabilità amministrativa esclusivamente alla giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n.20. Il giudizio di responsabilità, in base a tale legge, intende perseguire le condotte individuali, apprezzando l’imputabilità delle condotte dei singoli. In sintesi, può affermarsi che le sanzioni relative allo sforamento del Patto di stabilità si applicano a prescindere dalla responsabilità degli amministratori in carica, mentre la responsabilità per danno erariale si fonda sull’imputabilità dei soggetti condannati.
1. Relativamente all’imputabilità soggettiva del danno erariale, i presupposti dell’azione della Corte dei conti, anche alla luce della nota interpretativa, resa dalla Procura generale della Corte dei conti, del 2 agosto 2007, P.G.9434/2007 in materia di denunce di danno erariale sono:
a) L’esistenza di un danno patrimoniale;
b) L’ascrivibilità del danno ad un comportamento doloso o comunque caratterizzato dalla colpa grave dell’agente (inteso come negligenza, imprudenza o imperizia);
c) L’individuazione di un nesso di causalità tra il danno ed il comportamento;
d) La sussistenza di un legame con l’apparato pubblico in virtù di un rapporto di impiego o servizio.
SUSSISTONO TUTTI I PRESUPPOSTI PER LA DECLAMAZIONE DEL DANNO ERARIALE, IN QUANTO I CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA ERANO PERFETTAMENTE AL CORRENTE DELLA VIOLAZIONE DEL PATTO DI STABILITA', IN QUANTO HANNO APPROVATO UNA PROPOSTA DI DELIBERA PRIVA DEL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE DEL RAGIONIERE CAPO DEL COMUNE. HANNO AGITO CON DOLO, OSSIA CON LA PIENA CONSAPEVOLEZZA DI VIOLARE IL PATTO E CON L'INTENZIONE DI INFISCHIARSENE DELLE NORME CONTABILI DELL'ENTE LOCALE.
2. Probabilità di esito positivo della
segnalazione alla corte dei conti ?
Circa 99% !!! Il dolo degli amministratori è piuttosto evidente !
Circa 99% !!! Il dolo degli amministratori è piuttosto evidente !
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Cordiali saluti.
Appare chiaro a questo punto che
anche il semplice cittadino, venuto a conoscenza dei fatti, può segnalarli alla
Corte dei Conti per attivare l’azione di responsabilità.
Se noi fossimo nei panni dei consiglieri di maggioranza, inizieremmo a
preoccuparci.
Sperando di non dover parafrasare
tra due mesi la celebre massima di Johann Wolfgang von Goethe: “Nulla è più
terribile dell’ignoranza attiva” noi confidiamo nella buona sorte e che Dio ci
aiuti.
Descrizione precisissima su quanto sopra detto.
RispondiEliminaNon vorrei essere nei loro panni, ammesso che capiscano la serietà della cosa che sta succedendo in questo comune. Io resto comunque sempre dell'idea che per fare l'amministratore di un comune, bisogna frequentare per un anno una scuola (per lo studio basilare di come si amministra un comune), superare un esame, iscriversi ad un albo e solo dopo pretendere di essere a capo di un comune (naturalmente dopo essere votati)! Ho avuto modo di parlare con altri amministratori dei comuni limitrofi e tutti si chiedevano come facevano a Villa d'Adda ad eseguire lavori vari, senza preoccuparsi del patto di stabilità; infatti io mi chiedo o sono fessi questi che non spendono nulla, pur potendo farlo (avendo soldi in cassa) oppure a villa d'adda ci sono degli incoscienti / sprovveduti, il tutto a scapito naturalmente dei cittadini. Avessero poi speso un 100.000 euro per opere importanti o urgenti, allora ci potrebbe essere una giustificazione ad aver sfondato un patto di stabilità, ma per quelle poche opere che si sono viste in giro mi sembra davvero una follia aver speso tanto denaro e fatto tutto questo di cui alla descrizione di cui sopra; a maggior ragione se tutto questo è stato fatto conoscendo le problematiche che si sarebbero venute a creare e quindi con dolo. Non ho parole, rendiamoci conto in che mani siamo finiti!
Ma cosa hanno fatto di così importante da aver sforato il patto di stabilità, quanto hanno speso e per che cosa, visto che oltre a qualche afaltatura (che pure gli altri facevano puntualmente all'occorrenza) altro non si vede di così eclatante, considerato che se così fosse dovrebbero aumentare le tasse. Fortunatamente Renzi nella nuova finanziaria da approvare ha già detto che per il 2016 i comuni non potranno aumentare le tasse; quindi voglio vedere dove prenderanno questi soldi per rientrare nel patto, ma come si fa ad essere politicamente così ottusi e incompetenti!
RispondiEliminaLa cosa gravissima è che il comune di Villa d'Adda faceva già pagare le tasse più alte rispetto agli altri comuni. Quindi, meglio meno servizi. Si paga già troppo.
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RispondiEliminaEeh, al loro posto non avrei fatto tutto questo, anzi avrei amministrato con molta oculatezza i soldi dei cittadini, hanno fatto questo solo per far vedere che erano più bravi degli altri, non invece per lavorare per il paese e per i cittadini; così si sono resi solo dei semplici arrivisti senza cognizione di causa, un consiglio, date le dimissioni e intanto dimezzatevi gli stipendi, non aspettate la riduzione per legge del 30% come sanzione per non aver rispettato il patto di stabilità!
RispondiEliminaHo letto oggi le dichiarazioni del Sindaco sul Giornale di Merate, Patetico non sa neanche quello che dice poverino. Attaccato alla sedia con il bostick per 2000 miseri eurini al mese. Ma non hai capito che se zappi il bilancio dovrai pagare tu ed i tuoi figli per il resto della tua vita il danno che stai combinando.
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