REVOCATO IL DIVIETO DI BRUCIATURA DELLE RAMAGLIE
Il decreto legge 24 giugno 2014, n.91, che aveva reintrodotto la possibiltà di bruciare tali materiali, è stato convertito nella Legge 11 agosto 2014 n. 116 che, all'art. 14, reca il seguente testo:E’ legge la norma sulla combustione controllata in loco del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci potature.
8. Al decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) all'articolo 182, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) (fra cui sfalci e potature), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";
Come si evidenzia nel testo i comuni possono sospendere, differire o vietare la combustione, per cui è opportuno verificare presso il comune interessato, prima di procedere alle operazioni di bruciatura, se siano stati assunti provvedimenti in tal senso.
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