Al fine di chiarire la periodicità dei controlli, alla luce della normativa appena entrata in vigore nel mese di luglio 2013, si chiarisce quanto segue: secondo l'art. 7 del DPR 74/2013 la periodicità dei controlli e della manutenzione della caldaia non è annuale ma deve essere effettuata "conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente".
Pertanto, dal 2013, pur essendo stato mantenuto l'obbligo di far effettuare i controlli a ditte abilitate, sono cambiati il campo di applicazione e la periodicità degli stessi.
Per la cadenza dei controlli di efficienza energetica (controllo fumi) per impianti di potenza fino a 100KW, nei quali rientrano tutti quelli domestici, i controlli devono essere effettuati ogni 2 anni se l'impianto è alimentato a combustibile liquido o solido e ogni 4 anni se alimentato a gas, metano o GPL.
Per gli impianti di potenza pari o superiore a 100 KW i tempi sono rispettivamente dimezzati.
Infine, per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, se non diversamente esplicitato dal libretto, si seguono i consigli del manutentore senza alcun obbligo di legge.
Pertanto, dal 2013, pur essendo stato mantenuto l'obbligo di far effettuare i controlli a ditte abilitate, sono cambiati il campo di applicazione e la periodicità degli stessi.
Per la cadenza dei controlli di efficienza energetica (controllo fumi) per impianti di potenza fino a 100KW, nei quali rientrano tutti quelli domestici, i controlli devono essere effettuati ogni 2 anni se l'impianto è alimentato a combustibile liquido o solido e ogni 4 anni se alimentato a gas, metano o GPL.
Per gli impianti di potenza pari o superiore a 100 KW i tempi sono rispettivamente dimezzati.
Infine, per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, se non diversamente esplicitato dal libretto, si seguono i consigli del manutentore senza alcun obbligo di legge.
da Federconsumatori.
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