Il Giornale di Merate, nel numero in edicola questa settimana, riserva grande spazio alla discussione in atto tra i membri della Giunta ed i Consiglieri Comunali che nel corso dell’ultimo mese hanno fatto pesantemente valere le loro ragioni contro le proposte del Sindaco.
Nell’articolo, pubblicato questa settimana, che rimarca la posizione del Sindaco e della Giunta si accusano i consiglieri, in particolare quelli eletti nella lista El@, di aver creato con la loro decisione di votare contro il conto consuntivo ed il bilancio 2016-2018 uno stato di stallo che immobilizzerà il paese per oltre un anno e renderà impossibile ogni intervento verso tutte quelle attività che necessitano di costante amministrazione.
Noi, che siamo concreti e piace capire la verità, siamo andati a documentarci sui fatti e ci spiace contraddire il Sindaco che ancora non ha capito o, meglio, forse l’ha capito, ma preferisce scaricare le responsabilità dei Suoi errori sugli altri mistificando la realtà.
Il sig. Sindaco dovrebbe prima di tutto sapere che lo sforamento del patto di stabilità di 219.000,00 euro è frutto sia di una cattiva programmazione gestionale sia di una sostanziale incapacità a comprendere la reale portata delle scelte. Già da luglio 2015, il revisore del conto segnalava il rischio dello sforamento, non solo nel consiglio comunale di settembre e novembre la consigliera Arrigoni Martina aveva invitato il Sindaco ed il Segretario Comunale a monitorare i conti per evitare questo inconveniente.
Il Sindaco non solo se ne è fregato altamente ma in un articolo pubblicato sul Giornale di Merate aveva minimizzato i fatti arrivando persino a dichiarare che al massimo si sarebbe sforato di 5.000,00 euro.
Vogliamo ricordare al Sindaco che lo sforamento del “Patto” comporta pesanti sanzioni finanziarie ed organizzative. Nel 2016, infatti, il Comune di Villa d’Adda dovrà attuare una politica di grande rigore finanziario per far fronte alle sanzioni che ricordiamo sono:
Il comma 707 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016 conferma l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all’anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011. Al riguardo, il comma 26, lettere a), b), c), d ed e), dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011 disciplina le misure di carattere sanzionatorio per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno, prevedendo nell’anno successivo a quello dell’inadempienza:
a) la riduzione del fondo di solidarietà comunale per i comuni e del fondo sperimentale di riequilibrio per le città metropolitane e le province. In particolare, è previsto che gli enti locali inadempienti sono assoggettati, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza, alla predetta riduzione in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato. Parimenti, le province della regione Siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella medesima misura.
In caso di incapienza di tali fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell’entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2.
In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell’anno successivo a quello dell’inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della Legge n. 228 del 2012, a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero dell’interno e, in caso di incapienza, a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all’atto del pagamento agli stessi dell’imposta municipale propria e, per le città metropolitane e le province, all’atto del riversamento alle medesime dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.
La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell’Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;
b) il limite agli impegni per spese correnti, imputati all’esercizio successivo a quello di inadempienza, che non possono essere assunti in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni imputati all’ultimo triennio (per l’anno 2016, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno 2015, non è possibile impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio 2013-2015, così come risultano dal rendiconto della gestione dell’ente);
c) il divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell’obiettivo di patto di stabilità interno relativo all’anno precedente. In assenza della predetta attestazione, l’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito. Ai fini dell’applicazione della sanzione in parola, costituiscono indebitamento le operazioni di cui all’articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall’articolo 75 del Decreto Legislativo n. 118 del 2011 ovvero: assunzione di mutui, emissione di prestiti obbligazionari, cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap - cosiddetto upfront -, operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, residuo debito garantito dall’ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Costituisce indebitamento, altresì, il residuo debito garantito a seguito dell’escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario. Dal 2015, gli enti locali rilasciano garanzie solo a favore dei soggetti che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito. Non costituiscono indebitamento le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.
Si soggiunge che, ai sensi del comma 19 dell’articolo 3 della legge n. 350 del 2003, gli enti locali non possono ricorrere ad indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite.
Il divieto di ricorrere ad indebitamento di cui alla richiamata lettera c) non opera, invece, nei riguardi delle devoluzioni di mutui già in carico all’ente locale contratti in anni precedenti in quanto non si tratta di nuovi mutui ma di una diversa finalizzazione del mutuo originario. Non rientrano nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato è destinato all’estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività. Non sono da considerare indebitamento, inoltre, le sottoscrizioni di mutui la cui rata di ammortamento è a carico di un’altra amministrazione pubblica, ai sensi dell’articolo 1, commi 75 e 76, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Costituiscono, invece, operazioni di indebitamento quelle volte alla ristrutturazione di debiti verso fornitori che prevedano il coinvolgimento diretto o indiretto dell’ente locale, nonché ogni altra operazione contrattuale che, di fatto, anche in relazione alla disciplina europea sui partenariati pubblico privati, si traduca in un onere finanziario assimilabile all’indebitamento per l’ente locale.
Costituisce, altresì, operazione di indebitamento il leasing finanziario, quando il contratto, anche se definito “di leasing operativo”, stipulato successivamente al 1° gennaio 2015, prevede la facoltà di riscattare il bene. Giova, inoltre, sottolineare che, ai fini del ricorso all’indebitamento, non occorre considerare l’attività istruttoria posta in essere unilateralmente dall’ente locale (ad esempio, la deliberazione di assunzione del mutuo) ma è necessario fare riferimento al momento in cui si perfeziona la volontà delle parti (sottoscrizione del contratto).
Particolare attenzione deve essere posta alle operazioni di project financing che potrebbero configurarsi come forma di indebitamento. Infine, ai sensi del richiamato comma 17 dell’articolo 3 della legge n. 350 del 2003, non costituiscono indebitamento le operazioni che non comportano risorse aggiuntive ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio;
d) il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riguardo ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della citata disposizione.
Si evidenzia che analoga sanzione è prevista – in caso di mancato rispetto della norma recata dall’articolo 1, comma 557, della Legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni, volta al contenimento delle dinamiche di crescita della spesa di personale – dall’articolo 1, comma 557-ter della citata legge.
Infine, giova ribadire che spetta alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nell’ambito dei propri compiti di vigilanza sulla gestione finanziaria degli enti locali (articolo 148-bis, comma 3, del TUEL), la verifica del rispetto dei vincoli e delle limitazioni poste in caso di mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica e, dunque, anche dell’autoapplicazione della predetta sanzione in materia di personale;
e) la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza indicati nell’articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che vengono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.
Si segnala, infine, che la sanzione in parola si applica agli amministratori (presidente, sindaco e componeneti della giunta) in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione dei nuovi vincoli di finanza pubblica. I predetti importi sono acquisiti al bilancio dell’ente.
Con riferimento alla durata delle sanzioni, si ritiene opportuno ribadire che le stesse si applicano nell’anno successivo a quello dell’inadempienza. Conseguentemente, l’inadempienza nel 2015 comporterà l’applicazione delle sanzioni nell’anno 2016.
Il testo evidenziato in rosso conferma quanto già segnalato dalla nostra redazione. Se nel 2016 ci saranno tagli nei servizi, non si potranno gestire alcuni servizi perché il personale è andato in pensione (operatore ecologico e biblioteca) e non potrà essere sostituito la COLPA NON E’ DEI CONSIGLIERI DISSIDENTI O DI MINORANZA MA DELLA COCCIUTAGGINE, INCOMPETENZA ED INCAPACITA’ DEL SINDACO E DELLE GIUNTA CHE NONOSTANTE SAPESSERO I RISCHI CHE CORREVANO LE CASSE DEL COMUNE SE NE SONO INFISCHIATI ALLA GRANDE.
Sindaco assumiti le tue responsabilità ed una volta tanto dimostra di “tenerci al tuo paese” dimettendoti al più presto, lasciando campo ai TECNICI VERI che liberi della vostra zavorra politica finalmente potranno gestire correttamente i nostri soldi.
In conclusione lanciamo una sfida al Sindaco ed ai suoi sostenitori: invece di sottoscrivere deliranti comunicati stampa smentite con numeri e dati le nostre rilevazioni. Allora si fareste un vero servizio alla cittadinanza.
Il resto è solo delirio politico.
Poveretto! Non si rende conto che con le sue affermazioni cade sempre più nel ridicolo?
RispondiEliminaUn minimo di dignità,per favore,signor ex sindaco!
Sig. Sindaco, leggendo i tantissimi articoli e commenti anch'io mi sono deciso a dire la mia su questo blog, sono un elettore di El@, spezzo una lancia in suo favore quando dice che a volte, ma solo a volte per governare si deve decidere, però lei ha barattato la legalità e la conformità con la forma con la somma urgenza, con il suo braccio destro avete barattato la tanta probabile partecipazione dei cittadini (io penso che se le decisioni importanti fossero condivise e presentate in assemblee pubbliche, tutto avrebbe avuto un’altra svolta) con la presunzione di infallibilità e decisionismo unilaterale e personale, avete barattato la fiducia con gli amici sostenitori con la impossibilità di sbagliare e l’attendibilità di un incapace funzionario comunale; ha barattato scelte lobbistiche e in palese conflitto di interessi come scelte interessi della comunità. El@ ha vinto sulla torre, non era quello il contro di Villa d’Adda alle elezioni, io avevo visto non so in quale circostanza, ma il centro del paese era la Piazza della Vittoria con la collaborazione del privato proprietario del ex Caffe per il recupero dell’immobile ad uso commerciale, avevo visto la ricollocazione del monumento ai caduti e i magazzini comunali inseriti nel contesto della Piazza Papa Giovanni con soprastante allargamento Piazza della Vittoria, era un progetto intelligente e condivisibile, avete cambiato le proposte elettorali.
RispondiEliminaSig. chi?, vada a casa, grazie.
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